L’Rls, nel diritto del lavoro italiano, è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha il compito di rappresentare all’azienda, i lavoratori riguardo al loro stato di salute e sicurezza nei luoghi in cui lavorano.
L’Rls viene eletto in sede di contrattazione collettiva o nella giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (il 28 di Aprile), avendo una carica fino a tre anni. Possono essere Rls solo chi è lavoratore, ma non se è un lavoratore in prova, chi possiede un contratto a tempo determinato, chi è in corso di formazione o un’apprendista.
Per aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti l’RLS è nominato dai lavoratori per aziende che contano fino a 15 dipendenti. Se un’azienda invece è costituita da più di 15 dipendente, l‘RLS può essere nominato anche dall’organizzazione sindacale di riferimento. Come previsto dall’art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, l’RLS è uno fino a 200 dipendenti, tre dai 201 ai 999 e sei oltre i 1000 lavoratori.
L’Rls si occupa dell’ accesso a tutti i luoghi di lavoro, dell’informazione e documentazione. E’ incaricato a rivolgersi ai servizi di vigilanza, promuove delle misure di sicurezza. Si occupa poi delle attività di prevenzione, del controllo delle condizioni di rischio, dei rapporti con i dirigenti e della formulazione di ricorsi.
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