Il Super Bonus 110% ha cambiato la vita di molte aziende. In tanti hanno gioito delle “larghe elargizioni” messe in atto dal Governo. Poi di recente è arrivato lo stop improvviso.
Ad oggi il Super Bonus 110% rimane una delle iniziative, nel settore edilizio, più apprezzate ma anche più controverse del nostro Governo. Sostenere le imprese, sì, ma fino a che punto?
Nel corso dei mesi gli aggiornamenti in merito non sono stati pochi.
Una importante risposta dell’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus 110% è arrivata per quanto riguarda la demolizione e la ricostruzione ed in particolare il ‘perimetro’ delle opere ammissibili.
Nello specifico, il ricorrente dichiara che solo uno dei due fabbricati è dotato di impianto di riscaldamento e allacciamenti gas, acqua ed energia elettrica e che gli interventi sono già stati approvati dal Comune e ritiene di poter usufruire del Superbonus 110% in relazione ad opere antisismiche sia per le unità immobiliari (SuperSismabonus), sia per quelle energetiche (SuperEcobonus) per la sola unità dotata di impianto di riscaldamento, sia per la parte corrispondente a quella demolita e ricostruita che per la parte ampliata.
L’Agenzia delle Entrate, dopo il lungo excursus legislativo:
- conferma la valutazione del contribuente in merito al fatto che la maxi agevolazione, in relazione agli interventi di miglioramento energetico “trainati”, è dovuta a condizione che gli immobili oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti ove si effettua l’intervento agevolato (circolare n. 24/2020);
- in merito agli interventi “di guida”, precisa che il Superbonus è sempre dovuto a coprire le spese per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, oltre a ridurre il rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 63/2013 (Sismabonus). In particolare, si tratta degli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR;
Che succede se il Superbonus tocca a due fratelli per una proprietà indivisa?
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha analizzato la situazione in cui un appartamento condominiale sia in proprietà indivisa tra due fratelli e sia oggetto di lavori trainanti (parti comuni condominiali) e lavori trainati (sull’appartamento). Secondo l’Agenzia delle Entrate, entrambi i soggetti possono beneficiare del superbonus con riferimento alle spese sostenute da ognuno, fermo restando il rispetto dei massimali.