La circolare del 23 giugno 2022, numero 23/E divulgata dal Fisco contiene ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per interventi di efficientamento energetico inerenti il Superbonus 110%
Le novità sulla tematica sono sempre in continuo divenire. Vediamo quali sono i principali cambiamenti in questo caso e quali effetti comportano per i cittadini che si avvalgono di questo ammortizzatore sociale.
Il Superbonus 110% è tra quelli che in questi due anni di incentivi (molti dei quali dovuti alla pandemia), ha maggiormente catalizzato l’attenzione degli italiani. Rispetto alla sua introduzione originaria è cambiato spesso fino ad arrivare alla versione attuale.
In tal senso l’ultima novità è quella apportata tramite la circolare numero 23/E del 23 giugno 2022, denominata anche la nuova super circolare. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.
Superbonus 110%: cosa prevede la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’oggetto è la “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o lo sconto in luogo della detrazione prevista dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 numero 77 – Ulteriori chiarimenti”.
Si tratta di una circolare in versione super composta da 130 pagine suddivise in 6 capitoli. Entra nel dettaglio di tutto ciò che occorre sapere sul Superbonus 100%. La prima parte contempla i soggetti che possono fruire della misura, tra i quali rientrano:
- proprietari e detentori persone fisiche a vario titolo,
- istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali,
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
- associazioni e società sportive dilettantistiche,
- comunità energetiche rinnovabili,
- amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali.
Passando invece agli edifici sono ricompresi nel Superbonus 110% le unità immobiliari di categoria catastale A/9 aperte al pubblico, immobili vincolati, immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (unità in corso di costruzione) o in categoria F/4 (unità in corso di definizione), edifici sprovvisti di copertura, di uno più muri sperimentali e altri ancora.
Le spese ammesse alla detrazione sono cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione oltre che proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2022. L’aspetto più importante però riguarda la cessione del credito, per cui sono previste varie opzioni:
- opzione in luogo della detrazione per bonus diversi dal Superbonus,
- opzione esercitata in relazione a stati di avanzamento lavori (SAL),
- attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti,
- opzione per la cessione del credito ad un’impresa di assicurazione,
- soggetti che hanno redditi imponibili,
- modalità di computo dell’IVA indetraibile, anche parzialmente ai fini del Superbonus,
- bonifico bancario.