Cosa succede se entro il 30 giugno i datori di lavoro non fanno smaltire ferie e permessi non goduti. Ecco gli effetti sulla busta paga
Vediamo cosa succede per dipendenti e aziende a partire dal 1 luglio in merito alle situazioni sopracitate. Cosa cambia e cosa invece rimane invariato
Il 30 giugno è scaduto il termine per ferie e permessi residui in busta paga. Si tratta di una data importante per le aziende, e in particolare per il comparto che si occupa di amministrazione e gestione del personale, che per i lavoratori stessi.
Quindi andiamo a scoprire cosa succederà a partire dal 1 luglio e quali saranno i cambiamenti principali in merito a questa delicata tematica che accomuna molti cittadini italiani.
Busta paga: cosa succede per le ferie e i permessi non goduti
Sul fronte ferie, il dipendente non si accorgerà di nulla visto che i giorni residui potranno essere fruiti anche dopo la data sopraindicata. Differente è la situazione dei permessi. Non esistendo il divieto di monetizzazione (che vige naturalmente per le ferie), c’è anche la possibilità di corrispondere di un’indennità sostitutiva utile a compensare il dipendente dei giorni non goduti.
In ogni caso leggendo la busta paga si possono avere tutte le informazioni a riguardo, ma cerchiamo di capire nel dettaglio i vari cambiamenti che sono previsti dal 1 luglio. Generalmente il lavoratore matura quattro settimane di ferie ogni anno. Di queste due devono essere obbligatoriamente fruite nel corso dell’anno di riferimento, mentre per le altre due c’è tempo 18 mesi dalla scadenza del periodo di maturazione.
Quindi nessun problema per il lavoratore che potrà godere delle ferie non utilizzate entro il 30 giugno anche in seguito. Se eventualmente alla cessazione del rapporto di lavoro ci saranno ancora delle ferie residue, sarà possibile monetizzarle.
Il problema riguarda le aziende che in questi frangenti rischiano di dover far fronte a sanzioni e oneri contributivi per non aver concesso tutte le ferie non maturate due anni prima. Per saldarli c’è tempo fino al 22 agosto. In caso contrario scattano sanzioni che vanno da 120 a 5.400 euro.
I permessi sono strumenti nati dalla contrattazione collettiva, infatti è al Ccnl di riferimento che bisogna rivolgersi. In linea di massimo possono essere indennizzati nella busta paga successiva al periodo di fruizione dei permessi come previsto dal Ccnl.