Esistono alcuni casi in cui il bonus 200 euro una tantum potrebbe dover essere restituito subito dopo la sua riscossione. Vediamo in quali frangenti avviene ciò
Una notizia che smorza l’entusiasmo di molti italiani che si apprestano a ricevere il compenso destinato a coloro che hanno un reddito basso.
Manca poco all’erogazione del tanto atteso bonus da 200 euro. Si tratta del contributo una tantum destinato ai soggetti con un reddito basso per fronteggiare l’impennata dei prezzi dell’energia e non solo. Una situazione figlia soprattutto del conflitto in Ucraina che sta sta cambiando drasticamente i mercati.
Di base è stato istituito per fronte all’aumento del costo dell’energia, ma non solo. Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo pari allo 0,8% previsto dalla Legge di Bilancio 2022 nel primo quadrimestre dell’anno per almeno una mensilità.
In pratica è ricompreso chi ha uno stipendio lordo da inizio anno inferiore a 2.692 euro al mese e sarà pagato dal proprio datore di lavoro direttamente nella busta paga di luglio. Pensionati autonomi, stagionali e disoccupati invece devono avere un reddito sotto i 35 mila euro annui. Per colf e badanti non è invece previsto alcun limite.
Non è però tutto oro quel che luccica. In alcuni casi il bonus 200 euro potrebbe dover essere restituito in un secondo momento. Secondo quanto prevede il comma 4, articolo 1 del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2002 (Decreto Aiuti):
“Il contribuito viene corrisposto dall’Inps sulla base dei dati disponibili al momento del pagamento, ma è soggetta alla successiva verifica del reddito anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili”.
Inoltre come specifica lo stesso istituto con la circolare numero 73 del 24 giugno, il bonus 200 euro può essere revocato anche nel caso in cui il contribuito sia stato erogato da due diversi datori di lavoro. Oppure se avviene un annullamento del trattamento pensionistico.
Nella fattispecie nella circolare è specificato che nell’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o quando si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.
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