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Sostituzione infissi con detrazioni al 110%: le nuove condizioni del Fisco

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Floriana Vitiello

Con il nuovo intervento del Fisco è stata pubblicata una risposta, che offre chiarimenti sulla sostituzione degli infissi e detrazioni al 110%.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa tramite la risposta la numero 369, dell’8 luglio 2022, offrendo chiarimenti in merito alle detrazioni previste dal Superbonus 110% e il cambio degli infissi.

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In particolare, il Fisco ha trattato diversi temi e ha fatto riferimento anche all’ampiamento della superfice vetrata, ai nuovi velux nel sottotetto, ai cassonetti, ai serramenti e agli oscuranti.

Per comprendere qual è il motivo dietro il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, occorre fare un passo indietro e capire cosa s’intende quando si parla di intervento trainato, per l’accesso alle detrazioni del Superbonus 110%.

Nuovo intervento del Fisco: cosa sono gli interventi trainanti?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 119 del Decreto Legge numero 34 del 2020 (il cd Decreto Rilancio) è possibile accedere alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110% per le spese sostenute per due tipologie di intervento edilizio:

  • riqualificazione energetica
  • riduzione del rischio sismico.

Quando si parla di riqualificazione energetica si fa riferimento a tutti quegli interventi edilizi volti a migliorare l’efficienza energetica di un immobile. Parliamo, dunque, dell’isolamento termico della proprietà mediante l’applicazione di un cappotto o della sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento/raffrescamento con uno più performante.

Se, invece, gli interventi di ristrutturazione hanno come obbiettivo la riduzione del rischio sismico, il contribuente ha la possibilità di accedere al cd Sismabonus. Ci stiamo riferendo agli incentivi e alle detrazioni fiscali previste dall’art.16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge numero 63, del 2013.

Entrambe le tipologie di interventi edilizi appena descritti sono definiti trainanti. Essi, infatti, permettono di accedere direttamente alle detrazioni fiscali concesse dal Superbonus 110%. Inoltre, il contribuente, che fa eseguire ad una ditta qualificata questo genere di lavori, può godere dello stesso sgravio fiscale anche per i lavori trainati.

Tra questi ultimi rientra spesso la sostituzione degli infissi. Tuttavia, proprio su questo argomento si è dovuto spesso scontrare l’Agenzia delle Entrate con Enea. Ma ora, finalmente, si è arrivati ad una prassi comune.

Nuova proposta dell’AdE per infissi e superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate ha dovuto eseguire diversi interventi prima di arrivare ad una soluzione, si spera, definitiva. L’ultimo intervento risale all’8 luglio 2022, in cui è avvenuta la conferma di alcuni concetti.

La risposta fornite, con il nuovo intervento del Fisco, faceva riferimento alla richiesta da parte di un contribuente in merito all’opportunità di accedere alle detrazioni al 110% sostituendo l’impianto di riscaldamento e, contemporaneamente:

  • sostituire tutti i serramenti, senza alterare la superfice preesistente;
  • sostituire due serramenti modificando la superfice vetrata;
  • installare due nuovi velux nel sottotetto, apportato una modifica sostanziale all’immobile.

In merito, alla sostituzione degli infissi, l’AdE ha chiarito, ancora una volta, che affinché questo intervento rientri nei lavori cd trainati, è necessario che il cambiamento non si configuri come una nuova installazione.

In sostanza, si possono cambiare le finestre vecchie con serramenti e infissi nuovi, purché non avvenga la variazione delle dimensioni delle aperture. Inoltre, il numero di finestre/aperture verso l’esterno non riscaldato deve essere uguale a quelle già esistenti.

In ogni caso, le detrazioni sono fruibili anche per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di accessori degli infissi che contribuiscono a ridurre la dispersione termica.

Ci stiamo riferendo a scuri e persiane, ma anche cassonetti. Tuttavia, è necessario che la sostituzione avvenga contestualmente al cambio dei serramenti. Pertanto, il medesimo intervento effettuato in maniera disgiunta non dà accesso alle detrazioni 110%. ma a quelle predisposte dall’art. 14 del Decreto legge numero 63 del 2013 (il cd Ecobonus).

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Floriana Vitiello

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