Gli assegni familiari sono riconosciuti anche agli stranieri extracomunitari anche nel caso in cui i familiari siano residenti nel Paese d’origine. Vediamo quando ciò è possibile
L’apertura agli stranieri è un’innovazione piuttosto recente su cui si è pronunciata la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale nazionale.
Le regole sugli assegni familiari (AF) sono sempre in continuo divenire, in particolar modo se si tratta di quelli riguardanti gli stranieri extracomunitari. Bisogna però effettuare le dovute distinzioni visto che a livello burocratico le procedure sono sempre piuttosto differenti.
In questa sede andremo ad analizzare l’opportunità riconosciuta ai cittadini che non sono residenti all’interno della comunità europea. Andiamo a scoprire quello che c’è da sapere in merito a questa particolare situazione.
Il fatto che secondo l’Inps gli assegni per il nucleo familiare (ANF) siano destinati anche ai cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti non è una novità. La vera rivoluzione sta nell’estensione in caso di familiari residenti in un paese terzo.
Il tutto è frutto anche della sentenza della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale nazionale. Vediamo quindi come funzionano gli assegni familiari (AF) e quelli per il nucleo familiare (ANF) in favore dei lavoratori extracomunitari e come cambiano nell’anno 2022 regole e requisiti.
Tra i beneficiari dei vari assegni previsti per le famiglie vengono inclusi nel rispetto dei requisiti previsti anche i cittadini stranieri extracomunitari titolari del permesso di soggiorno di un lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno residenti nel nostro Paese.
La misura della prestazione viene determinata sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. Tuttavia seguendo un’interpretazione restrittiva della norma, fino a luglio a 2022 l’INPS non faceva rientrare nel beneficio i componenti del nucleo familiare di stranieri extracomunitari con residenza al di fuori del territorio italiano.
Solo dopo l’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Costituzionale con sentenza dell’11 marzo 2022 numero 67 è stata cambiata questa impostazione. Quindi d’ora in poi l’assegno spetta anche al lavoratore extracomunitario, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel paese d’origine.
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