Dallo scorso 13 agosto nuove regole disciplinano il congedo parentale. Scopriamo quali sono le novità per le mamme e i papà.
Siamo pronti per conoscere i cambiamenti decisi dal Governo Draghi in relazione al congedo parentale.
I genitori possono richiedere i congedi parentali per assentarsi dal lavoro al fine di prendersi cura dei figli nei primissimi anni di vita. I tempi di assenza variano tra mamme e papà mentre il funzionamento della misura cambia aspetto a seconda dell’età del bambino. Il Governo Draghi ha introdotto delle novità proprio con riferimento alla tempistica e alle modalità di fruizione della prestazione. Scopriamole insieme.
Il congedo parentale può essere richiesto dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti a condizione che abbiano un regolare contratto di lavoro in corso. Tra i beneficiari anche i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato pur dovendo rispettare regole differenti. Il riferimento è alla richiesta del congedo entro l’anno di vita del bambino solo se hanno prestato minimo 51 giorni di lavoro nel settore nel corso dell’anno precedente alla nascita del figlio (o all’adozione o all’affidamento). Dopo il primo anno di età e fino al sesto per i congedi indennizzabili e fino al 12esimo per i periodi fruibili la richiesta è legata allo status di lavoratore con l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente.
Non possono richiedere la prestazione i genitori disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio.
Per la mamma il periodo indennizzabile è di tre mesi fino ai 12 anni di età del figlio invece del precedente limite massimo di 6 anni. Stesso discorso per il papà. Ricordiamo che non è possibile trasferire il periodo spettante all’altro genitore. La normativa stabilisce, poi, che entrambi i genitori possono usufruire alternativamente di altri tre mesi di congedo per un periodo massimo totale tra mamma e papà di 9 mesi, non più di sei mesi.
Per quanto riguarda i limiti personali non sono stati applicati cambiamenti. Restano di sei mesi per la mamma a figlio entro i 12 anni di età, di sei mesi che possono diventare sette con astensione per l’intero periodo o frazionato superiore a tre mesi per il papà e di dieci mesi massimi sommando i congedi dei genitori innalzabili a 11 con l’astensione.
Il genitore solo può usufruire di 11 mesi di assenza dal lavoro invece di 10 di cui 9 indennizzabili al 30% (non più sei). Per ricevere l’indennità del 30% sarà necessario che la reddito personale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il congedo, poi, può essere richiesto a ore prendendo come riferimento la modalità di fruizione, i tempi e i criteri di calcolo stabiliti dalla contrattazione collettiva. Infine, ricordiamo che la domanda di congedo deve essere inoltrata prima dell’inizio del periodo di assenza dal lavoro. L’indennità sarà anticipata dal datore di lavoro per i dipendenti pubblici e privati mentre verrà corrisposta dall’INPS ai lavoratori agricoli, stagionali a termine, dello spettacolo a tempo determinato, agli autonomi e agli iscritti alla Gestione Separata. L’invio della richiesta potrà avvenire per via telematica sul sito dell’INPS oppure contattando il Contact Center o avvalendosi dell’aiuto di CAF e patronati.
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