Alcuni problemi relativi all’ufficialità della Pec dell’Agenzia delle Entrate potrebbe portare a risvolti interessanti per i contribuenti.
Una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate non è mai qualcosa di bello. Dal momento che la tecnologia è andata avanti è stato rimosso il metodo della lettera fisica inviata direttamente al vostro indirizzo di casa.
Adesso il Fisco invia le proprie comunicazioni attraverso e-mail, o meglio Pec, inviando quest’ultima da un indirizzo e-mail ufficiale e regolarmente iscritto agli uffici pubblici. E se così non fosse?
Neanche l’Agenzia delle Entrate sfugge alle malizie dei truffatori cibernetici. Le cartelle esattoriali inviate dal Fisco a milioni di contribuenti potrebbero non avere valore poiché inviate da un indirizzo Pec non valido.
La validità di un indirizzo Pec è data dall’ufficialità di quest’ultimo, che a sua volta la riceve solo dopo essere stata iscritta nei registri pubblici dello Stato. Registrarsi presso i pubblici registri è un obbligo determinato a livello legislativo, ai sensi della legge 53/1994, che disciplina l’invio telematico delle notifiche. Nell’articolo 3 bis, in particolare, spiega che l’ufficialità delle comunicazione da parte di Enti pubblici è possibile “esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che compare negli elenchi pubblici”.
La notizia di questi giorni è che l’indirizzo Pec dell’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe non essere valido poiché non iscritto ai pubblici registri, secondo i sensi della legge di cui sopra. In questo caso la giurisprudenza non fa sconti a nessuno è anche l’Agenzia delle Entrate è soggetta all’obbligo di iscrizione ai registri pubblici, rendendo così di fatto tutte le comunicazioni inviate con quell’indirizzo Pec del tutto “inesistenti“. Ogni contribuente deve avere la possibilità di verificare la validità di una comunicazione ufficiale, e visti i numerosi casi di phishing registrati in questi anni, è anche normale che le perosne si sentano più esposte a truffe o raggiri.
Proprio per questo motivo la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore di un contribuente che ha presentato ricorso utilizzando queste motivazioni, la cui sentenza ha spiegato che qualunque notifica “può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
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