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Aumenti tariffe cellulari, il gestore non può farlo: ecco come proteggersi

Published by
Floriana Vitiello

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di assistere aumenti tariffe senza che il gestore abbia chiesto il nostro consenso. Scopriamo come proteggersi.

I gestori telefonici hanno l’obbligo di indicare chiaramente le tariffe che applicano ai loro clienti. Per questo motivo, contratto sottoscritto tra compagnia telefonica e il cliente è necessario che siano espressamente indicate le tariffe e tutti gli oneri che ricadono sul consumatore.

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Secondo quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, che si occupa della tutela dei consumatori, il fornitore di un servizio non può modificare unilateralmente il contratto stipulato con il cliente.

Di conseguenza, non è possibile applicare aumenti di tariffe che non siano espressamente indicati nel contratto.

Scopriamo come proteggersi da questo fenomeno ampiamente diffuso.

Aumenti tariffe telefoniche

In base al codice delle comunicazioni elettroniche, l’unico caso in cui è possibile modificare unilateralmente le condizioni contrattuali riguarda la presenza di ragioni oggettive. Ci stiamo riferendo, dunque, a motivazioni che sono già previste nel contratto sottoscritto dal cliente.

Ciò vuol dire che, il gestore telefonico ha la possibilità di modificare le tariffe in maniera unilaterale solo se nel contratto a cui ha aderito l’utente è espressamente contemplata questa facoltà.

In ogni caso, le modifiche delle tariffe devono essere corredate da concrete motivazioni oggettive.

È questo il caso di un adeguamento a normative europee oppure al miglioramento della linea.

In ogni caso, la legge prevede che il cliente venga informato delle modifiche unilaterali apportate alle tariffe. Nello specifico, è necessario che il cliente sia informato con almeno 30 giorni di preavviso dalla decorrenza delle variazioni.

In questo modo, il consumatore avrà la possibilità di scegliere se recedere dal contratto o proseguire con l’accordo siglato in precedenza. In quest’ultimo caso, l’utente accetta le nuove condizioni economiche.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche ed ai regolamenti della AGCOM:

“Gli operatori informano con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, i clienti interessati delle modifiche alle condizioni contrattuali, e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali né costi di disattivazione, nonché della possibilità di passare ad altro operatore. La volontà di recedere deve essere comunicata entro la data di entrata in vigore delle modifiche”.

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Floriana Vitiello

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