Quando scatta il pignoramento, l’ipoteca o il fermo da parte dell’Agenzia delle Entrate? Ebbene, la risposta non è scontata.
In seguito al mancato pagamento dei debiti l’Agenzia delle Entrate può far scattare il pignoramento, l’ipoteca o il fermo amministrativo. Ma in quali casi e soprattutto quali sono le differenze? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Ormai da oltre due anni a questa parte ci ritroviamo purtroppo a dover fare i conti con tutta una serie di eventi che hanno un peso non indifferente sulle nostre esistenze, dal punto di vista sia economico che delle relazioni sociali. Riuscire ad arrivare alla fine del mese risulta per molti sempre più difficile e, se tutto questo non bastasse, ad aggravare la situazione ci si mette il timore delle possibili conseguenze derivanti da alcuni debiti pregressi.
A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere assieme come fare per richiedere e ottenere la rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali. Nonostante questo, complice anche la crisi economica in atto, non tutti riescono a risolvere la situazione. Proprio in seguito al mancato pagamento dei debiti, quindi, l’Agenzia delle Entrate può far scattare il pignoramento, l’ipoteca o il fermo amministrativo. Ma in quali casi e soprattutto quali sono le differenze? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Agenzia delle Entrate, quando scatta il pignoramento, l’ipoteca o il fermo: tutto quello che c’è da sapere
Come noto, in seguito al mancato pagamento dei debiti, l’Agenzia delle Entrate può far scattare il pignoramento, l’ipoteca o il fermo amministrativo. Ma in quali casi e soprattutto quali sono le differenze? Ebbene, pur essendo la motivazione alla base di tali misure lo stesso, pignoramento, ipoteca e fermo non vengono applicate allo stesso modo.
Entrando nei dettagli, in particolare, è bene sapere che:
- Pignoramento. Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, previa autorizzazione del giudice, per crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore. Viene eseguito dall’ufficiale della riscossione, non prima che trascorrano 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Ma non solo, perde efficacia dopo 200 giorni senza che venga effettuato il primo incanto. È importante, inoltre, sapere che l’ultimo stipendio o pensione accreditato sul conto corrente del debitore è impignorabile.
- Ipoteca. Ha luogo il debito iscritto a ruolo è maggiore di quota 20 mila euro. Vi è però il divieto di pignorare la prima e unica casa in cui il debitore ha residenza anagrafica, con eccezione delle dimore di lusso. È possibile, invece, eseguire il pignoramento degli altri immobili solo in presenza di debiti con importo superiore a 120 mila euro, trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.
- Fermo amministrativo. Questo può essere disposto dall’Agenzia delle Entrate previo invio di un preavviso di 30 giorni. Durante il periodo di fermo amministrativo l’auto non può essere rottamata e il Pubblico registro automobilistico non può radiare il mezzo. Non può essere applicato il fermo nel caso in cui l’auto sia necessaria per lo svolgimento della propria attività, professione o per scopi assistenziali.
Pignoramento, ipoteca e fermo amministrativo, quindi, non sono sempre applicati allo stesso modo. Alla base della loro applicazione, infatti, bisogna considerare diversi fattori, come il tipo di debito e il relativo importo.