Di seguito i termini che in caso di ritardi nei pagamenti possono avviare la procedura per mandare via l’inquilino.
Vista la difficile situazione economica che stiamo vivendo, molte famiglie italiane sono in difficoltà anche con il pagamento del canone di affitto.
Il governo nazionale ha cercato di porre dei rimedi, dando vita a numerosi bonus che possono essere richiesti. Tra questi troviamo anche il bonus per gli affitti comunali e la possibilità di aderire al fondo morosità incolpevole. Ma ovviamente, ci sono delle leggi specifiche che vanno a disciplinare i rapporti tra il proprietario di casa e l’affittuario.
Stando a quanto stabilito dalla normativa vigente, è possibile non pagare il canone di affitto per i contratti ad uso abitativo per un solo mese. Purché, quanto prima ci si rimetta in regola con il pagamento. In questo modo, non si incorrerà nello sfratto. Qualora l’inquilino non si metta in regola con il pagamento, il proprietario di casa potrà iniziare la procedura di sfratto. In particolare, la legge prevede che dopo il primo mese di mancato pagamento, l’inquilino abbia altri 20 giorni per mettersi in pari. Dunque, dal ventunesimo giorno successivo del mancato pagamento, si potrà avviare la procedura di sfratto. Ovviamente, ci sono poi dei limiti di tolleranza, stabiliti dai rapporti privati che intercorrono tra il proprietario di casa e l’affittuario.
Stando a quanto stabilito dalla legge attualmente in vigore, i presupposti affinché si possa avviare una procedura di sfratto sono che con un contratto di locazione regolarmente registrato, l’inquilino per più di un mese non esegua il regolare pagamento. In questo caso, il proprietario di casa, per avviare la procedura di sfratto dovrà inviare una diffida tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente il sollecito al pagamento degli affitti arretrati. Qualora la diffida non abbia portato alcune effetto, bisognerà rivolgersi ad un avvocato, in modo da agire per vie legali.
Qualora l’intimazione dello sfratto non sortisce effetti, si avrà la citazione in udienza per la convalida dello stesso. Il giorno dell’udienza ci saranno questi possibili scenari. Il primo è quello in cui l’inquilino non si presenta e non si oppone. In questo caso il giudice convalida lo sfratto e stabilisce la data entro la quale l’inquilino deve lasciare la casa. Il secondo è quello in cui l’inquilino chiede il termine di grazia. Vale a dire, un lasso di tempo entro il quale potrà saldare i mesi che sono rimasti non pagati. Il terzo, prevede che l’inquilino si oppone alla convalida dello sfratto, spetterà poi al giudice decidere sul procedimento. Il quarto e ultimo scenario prevede che l’inquilino si presenta in udienza per saldare il suo debito e quindi porre fine alla procedura di sfratto.
E’ importante precisare cosa accade quando l’affittuario moroso abbia dei figli a carico minorenni. Ebbene, anche in questo caso, il proprietario può avviare la procedura di sfratto e mandare via la persona che non paga l’affitto. Infatti, nessuna legge stabilisce che in presenza di queste categorie vi sia l’impossibilità di applicare questa procedura. Seppur, in presenza di anziani malati, famiglie con figli minorenni la procedura è più complessa. Prevedendo la possibilità di consentire comunque a queste persone di lasciare casa laddove trovino una soluzione alternativa.
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