L’INPS ha specificato i dettagli del congedo parentale nella Circolare del 27 ottobre 2022. Scopriamo i punti più importanti.
Dopo la nascita di un figlio, i genitori possono assentarsi dal posto di lavoro seguendo specifiche direttive. Vediamo quali.
Lo scorso 13 agosto è stato introdotto il congedo parentale di dieci giorni obbligatorio pagato al 100% ai papà lavoratori dipendenti. In seguito a questa e altre novità, l’INPS ha provveduto a fornire agli interessati dei chiarimenti circa i comportamenti da mettere in atto. La circolare di riferimento è la numero 122 del 27 ottobre 2022. Ricordiamo che hanno diritto al congedo parentale sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori domestici, gli agricoli a tempo determinato e i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
Il congedo parentale spiegato dall’INPS
Il genitore che intende avvalersi del congedo di paternità dovrà presentare domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza sociale minimo cinque giorni prima della data a partire dalla quale si intende avvalersi del congedo. Il periodo temporale di astensione obbligatoria dal lavoro va dai due mesi precedenti alla presunta nascita del figlio fino ai cinque mesi successivi al parto. Entro questo lasso di tempo sarà possibile richiedere i dieci giorni obbligatori.
L’astensione può essere frazionata in giorni ma non in ore. Qualora il parto dovesse essere plurimo i giorni di assenza dal lavoro diventano venti. Inoltre, la prestazione spetta anche ai genitori che adottano o prendono in affido un bambino. Allo stesso modo, il congedo di paternità può essere richiesto in caso di morte del figlio prima della nascita o nei successivi 28 giorni.
L’INPS ha chiarito, poi, che madre e padre possono prendere in contemporanea i congedi parentali e che il congedo è fruibile unicamente nei giorni lavorativi. L’intero periodo di astensione sarà coperto da contributi figurativi.
Le novità della nuova normativa
Con il Decreto numero 105 del 30 giugno 2022, il congedo facoltativo indennizzabile è stato aumentato da sei a nove mesi con il 30% della retribuzione a condizione che la richiesta sia inoltrata entro i primi 12 anni di vita del figlio (prima della vigente normativa il limite era di sei anni).
Un altro cambiamento ha coinvolto le famiglie con reddito sotto soglia ossia inferiore a 2,5 l’importo del trattamento minimo. Prima della nuova normativa il diritto all’indennizzo della validità di 11 mesi spettava fino agli otto anni di vita del bambino. Ora la soglia è di 12 anni.
Infine, ad un genitore solo vengono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale. Di questi 11 verranno indennizzati al 30% 9 mesi e non più sei.