La circolare n. 119 del 25 ottobre 2022 fornisce le indicazioni dell’Inps sull’accesso e la gestione del Fondo per Tfr e Tfs.
Trattamento di fine rapporto (Tfr) e Trattamento di fine servizio (Tfs). Una differenza sottile ma sostanziale, non sempre chiara a chi ha intenzione di usufruire di un anticipo.
Come detto, la differenza è sottile. Il Tfr, infatti, figura come un salario differito, da elargire nel momento in cui il rapporto lavorativo fra datore e dipendente si interrompe. Di contro, il Tfs ha funzioni di carattere previdenziale, con contributi distinti fra lavoratore e datore. In entrambi i casi, tuttavia, è consentito l’ottenimento di un anticipo sull’importo finale, a meno che non si scelga (nel caso del Tfr) l’opzione del Fondo pensione. Dal momento che la procedura non è sempre semplice, specie in relazione alla gestione degli importi, l’Inps ha emesso una circolare di chiarimento. La numero 119 del 25 ottobre 2022, destinata alla regolazione della gestione del Fondo di garanzia a copertura del rischio di credito sugli anticipi finanziari, sia del Tfs che del Tfr.
È lo stesso Istituto di previdenza sociale a gestire il Fondo, che regola l’erogazione degli anticipi da parte degli istituti bancari come degli intermediari finanziari, in base alla convenzione del 28 ottobre 2020 fra Inps e un comparto ministeriale formato dal Ministero del Lavoro, dell’Economia e della Pubblica amministrazione. La circolare del 25 ottobre scorso è stata pensata per fornire istruzioni relative al funzionamento, così come all’attivazione, della richiesta di garanzia per l’intervento del Fondo stesso. Inoltre, le indicazioni Inps hanno riguardato anche l’estinzione del credito, al pari della surroga e dell’operatività della garanzia statale.
Tfr e Tfs, cosa succede con il Fondo di garanzia: la circolare dell’Inps
Secondo quanto spiegato dall’Inps, il Fondo in gestione all’Istituto va a coprire l’80% dell’importo totale di Tfr e Tfs. La dotazione iniziale dello stesso è pari a 75 milioni di euro, con possibilità di incremento tramite le commissioni versate dagli istituti finanziatori, a ogni modo non superiori allo 0,01% dell’importo complessivo dell’anticipo. È necessario che la garanzia venga attivata dall’istituto di credito o dall’intermediario, qualora per l’Ente erogatore non risulti possibile il rimborso dell’importo erogato come anticipo per Tfr o Tfs. Chiaramente, il mancato rimborso dovrà essere accertato, fosse parziale o totale del finanziamento effettuato dall’Ente erogatore. Nel caso in cui il rimborso fosse mancante, sarà l’Inps a provvedere al pagamento del dovuto. A patto che il soggetto in questione abbia attivato (o richiesto l’attivazione) del Fondo di garanzia. Essenziale che il mancante non sia superiore al limite imposto dell’80% sull’importo dell’anticipo.
Sarà cura dell’Inps comunicare ai Ministeri coinvolti gli importi erogati dal Fondo di garanzia. Questo allo scopo di adempiere alle richieste di intervento, oltre che sullo stato del Fondo stesso, da valutare tramite l’elaborazione dei dati e attraverso l’analisi della sua operatività. Informazioni che serviranno anche a stabilirne l’efficacia, oltre che a garantire la presenza delle risorse sufficienti all’anticipo richiesto, nei limiti del consentito, dagli aventi diritto a Tfr e Tfs. Vale la pena di ricordare che l’anticipo del Tfr può essere richiesto solo una volta nella durata del proprio contratto. E sarà obbligatorio aver accumulato perlomeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro al quale si richiede. Con limite del 70% sulla cifra totale maturata.