Confermata la multa di 4 milioni di euro ai danni di Fastweb, Telecom e Vodafone. Diverse le accuse, tra cui omissione di informazioni ai consumatori.
Il Tar del Lazio ha confermato le sanzioni per oltre 4 milioni di euro ai danni di tre società di telefonia: Fastweb, Telecom e Vodafone.
Le tre società, interrogate dall’Antitrust, hanno fornito spiegazioni in merito alla pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. Dopo aver fatto ricorso contro la decisione dell’autorità garante, le società in questione si sono viste confermare le accuse e la multa.
A quanto pare il problema risale al 2008, quando le tre società hanno lanciato messaggi promozionali in merito alle prestazioni della fibra ottica andando ad enfatizzare velocità e affidabilità della connessione, ma omettendo altre informazioni.
In particolare, le ommissioni riguardavano le caratteristiche della tecnologia utilizzata, le limitazioni che la caratterizzavano e le reali potenzialità del servizio in fibra.
I messaggi promozionali non facevano riferimento all’effettiva velocità di navigazione e alla fruibilità dei servizi e neanche ai limiti legati allo sviluppo geografico della rete.
Secondo le accuse, le offerte commerciali non davano adeguata visibilità ai servizi.
Da qui è scaturita la sanzione e l’intimazione a non utilizzare più questa pratica.
Omissione di informazioni ai consumatori: messaggi promozionali ingannevoli
Le tre sentenze emesse dal TAR del Lazio nei confronti di Tim, Vodafone e Fastweb sono il frutto di un intervento volto a scoraggiare una comunicazione commerciale eseguita tramite messaggi poco chiari e fuorvianti. Anche se il consumatore può reperire le informazioni successivamente, come si legge nella sentenza del Tar, questo rappresenta “un onere non dovuto, che ricade sull’utente”.
In sostanza, l’utente dovrebbe essere già in possesso delle informazioni corrette, quando riceve il messaggio promozionale. Non dovrebbe essere suo compito informarsi, per capire con chiarezza ciò che non è indicato espressamente nel messaggio.
Alla Telecom è stata confermata una sanzione pecuniaria del valore di 4,8 milioni di euro. Al momento della contestazione la società di telefonia aveva proposto una serie di impegni che avrebbe assunto, con lo scopo di ridurre la sanzione. Tuttavia, tali proposte sono state respinte dall’Agcm.
Alla società Vodafone è stata inflitta una sanzione pecuniaria di un valore di 4,6 milioni di euro. Anche in tal caso, è stata confermata la sanzione sulle campagne pubblicitarie che riguardano Iperfibra, Iperfibra family, Vodafone One e altre offerte commerciali simili.
In tutti questi casi, il problema principale riguarda l’assenza di visibilità relativa all’opzione aggiuntiva che, dopo un primo periodo di gratuità diventa a pagamento.
L’intervento dell’Agcm era volto a reprimere una comunicazione commerciale che nella prima fase prevedeva messaggi poco chiari e ambigui.
La società Fastweb è chiamata a pagare una multa di 4,4 milioni di euro per le stesse motivazioni. Anche in questo caso, infatti, l’Agcm è intervenuta per reprimere una comunicazione commerciale che, nella fase di aggancio, forniva messaggi poco chiari. In particolare, le informazioni erano incomplete e, dunque, traevano in inganno il consumatore.
La sentenza ai danni di Tim e Wind Tre
Il TAR ha emesso tre sentenze una di queste è ai danni di Tim e Wind Tre per condotta scorretta.
In questo caso, le multe ammontano a 5 milioni per Wind Tre e un milione per TIM.
La sentenza emessa ai danni di Wind Tre fa riferimento all’attivazione automatica di un servizio aggiuntivo a pagamento, ai danni dei titolari di scheda SIM prepagata “voce e internet”.
A quanto pare Wind si è reso responsabile di un aumento di prezzo di circa 2 euro al mese, rispetto al piano tariffario degli utenti. Seppur quest’aumento di costo fosse giustificato da Giga aggiuntivi, a finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Antitrust è stata l’assenza di qualsiasi preventivo consenso da parte del cliente.
Per TIM, invece, il procedimento è stato aperto in seguito a 3 segnalazioni da parte dei consumatori e una dall’operatore Iliad. Anche in questo caso il problema riguarda l’attività promozionale effettuata dalla società, caratterizzata da omissione di informazioni ai consumatori.
In particolare, finiscono sotto accusa le promozioni web relative alla telefonia fissa Fibra, Premium Executive e Magnifica. Ma anche quelle eseguite tramite spot televisivo, in merito all’offerta Magnifica.
Anche in questo caso, Agcm ha individuato delle criticità nei messaggi promozionali che evidenziano solo i vantaggi e non offrono altre informazioni che possono essere rilevanti per il consumatore.