In merito al compenso dell’amministratore di condominio c’è una recente decisione dei Giudici che potrebbe far esultare.
Quando un soggetto riceve l’incarico di amministrazione di un condominio, generalmente riceve un compenso. Di fatto, è estremamente raro che un amministratore di condominio svolga la sua mansione gratuitamente.
Dopotutto si tratta di un lavoro a tutti gli effetti, che può richiedere anche un’adeguata preparazione. È dunque giusto che chi svolge il ruolo di amministratore di condominio percepisca un compenso e venga pagato per il lavoro svolto.
Come si determina il compenso dell’amministratore di condominio? Cosa accade se non c’è una quantificazione esatta del compenso al momento della nomina dell’amministratore?
La figura dell’amministratore di condominio generalmente è ricoperta da una persona fisica, fermo restando che anche una società può esercitare questo incarico. Ad ogni modo, chi esercita il ruolo di rappresentante del condominio si occupa della gestione contabile e amministrativa di uno stabile.
In pratica, l’amministratore è chiamato ad assumere decisioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle parti comuni dello stabile. Il rapporto che si instaura con i condomini e di mandato con rappresentanza, secondo quanto stabilito dall’articolo 1703 del codice civile.
Da un punto di vista legislativo, la figura dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando in uno stabile ci sono più di 4 unità abitative e sono presenti delle aree comuni.
Attualmente non è previsto un tariffario su base nazionale che riesca ad individuare con esattezza il compenso dell’amministratore di condominio. Per questo motivo, può accadere che il costo di un’amministrazione possa essere più o meno oneroso.
A fare la differenza sono diversi criteri. Ad esempio, se un condominio è diviso in più scale o palazzine avrà un costo maggiore, dal punto di vista amministrativo, rispetto ad un condominio semplice e di piccole dimensioni.
L’amministratore di condominio stipula, con i condomini, un contratto di mandato. Generalmente il contratto è di tipo oneroso, dunque prevedere pagamento di un compenso. Fermo restando che è possibile che le parti si accordino per la gratuita della prestazione. In questo caso, affinché la prestazione sia gratuita, è necessario che sia espressamente pattuita.
Ad ogni modo, la prassi vuole che l’amministratore presenti all’assemblea il preventivo relativo al costo delle sue prestazioni.
In base a quanto stabilito dalla legge, l’amministratore deve sempre specificare il proprio compenso, a pena di nullità. Pertanto, nel caso in cui l’amministratore non specifichi in maniera puntuale il compenso che andrà a percepire, la nomina stessa è considerata nulla.
Per la nullità della nomina dell’amministratore di condominio, la legge non prevede alcuna sanatoria.
Così come confermato da una recente sentenza della Corte d’Appello di Palermo, è inesigibile il compenso richiesto da un amministratore che per anni aveva svolto l’incarico, inserendo anche l’importo nei bilanci approvati dall’assemblea. L’inesigibilità era dovuta al fatto che, al momento della nomina, il costo della sua prestazione non era stato espressamente indicato.
Dunque le somme di denaro percepite da quest’ultimo, anche se approvate dai rendiconti periodici, risultano inesigibili.
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