In caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale, il contribuente moroso va incontro a conseguenze piuttosto gravi.
Quando un cittadino riceve una cartella esattoriale vuol dire che ha maturato un debito nei confronti di qualcuno. Questo può essere un ente pubblico o privato.
Tuttavia, la notifica di una cartella esattoriale non è la naturale conseguenza di un successivo pignoramento dello stipendio o dell’esproprio della casa.
Queste sono misure che si verificano solo nei casi estremi e più gravi.
Dopotutto, la cartella esattoriale altro non è che un avviso di mancato pagamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate offre al debitore la possibilità di regolarizzare la propria posizione, dietro il pagamento di una sanzione.
In un certo senso, la cartella settoriale è una mano tesa verso il debitore.
Dalla notifica della cartella esattoriale, alle conseguenze gravi del mancato pagamento della stessa possono trascorrere diversi mesi o addirittura anni.
Tuttavia, non bisogna mai commettere l’errore di prendere sottogamba una cartella esattoriale: non ha idea di quello che ti aspetta!
Mancato pagamento di una cartella esattoriale
Prima di scoprire cosa accade in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale, cerchiamo di capire esattamente di cosa si tratta.
La cartella esattoriale è un sollecito di pagamento che potrebbe essere una diffida o una messa in mora inviata da un avvocato. In gergo tecnico, la cartella esattoriale rappresenta un titolo esecutivo, ovvero un documento ufficiale che certifica l’esistenza di un debito e il diritto del creditore ad agire per recuperare le somme di denaro che gli spettano di diritto.
In seguito la notifica della cartella esattoriale, l’esattore non è tenuto a fare una causa nei confronti del contribuente per poter pignorare i suoi beni. Infatti, dal momento che la cartella esattoriale rappresenta un titolo esecutivo, l’esattore ha il diritto di eseguire il pignoramento dei beni per soddisfare il credito del creditore.
Dunque, la cartella è una vera e propria sentenza di condanna.
Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano permette al debitore di opporsi al titolo esecutivo. Dopotutto, può accadere che la cartella esattoriale venga emessa senza il contraddittorio del debitore oppure essere viziata o errata. In tutti questi casi, la legge consente al contribuente di proporre l’invalidità della cartella, che dunque può essere impugnata.
Per presentare l’opposizione, il contribuente deve agire entro 30 giorni nel caso in cui la cartella si riferisca al mancato pagamento di multe stradali. In queste circostanze, il ricorso deve essere presentato al Giudice di pace.
Il contribuente ha tempo 60 giorni nel caso in cui la cartella faccia riferimento al mancato pagamento di imposte e tributi. In tal caso, è necessario rivolgersi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.
Infine, il contribuente ha 40 giorni di tempo per impugnare le cartelle esattoriali che fanno riferimento ad un debito relativo a contributi previdenziali dovuti all’INPS o assistenziali dovuti all’Inail. Per questo tipo di impugnazioni, è necessario fare ricorso presso un Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.
Le conseguenze del mancato pagamento
In caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale da parte del debitore, l’Agente di riscossione ha il diritto di agire.
Ciò vuol dire che, trattandosi di un titolo esecutivo, l’Agente in questione potrà mettere in atto azioni cautelari con lo scopo di evitare che il debitore distragga il proprio patrimonio impedendone il pignoramento.
Con questo scopo, l’esattore ha la possibilità di disporre il fermo amministrativo dell’auto, impedendo al debitore di utilizzare il veicolo che successivamente potrebbe essere sottoposto a pignoramento e vendita all’asta per recuperare il credito.
Inoltre, l’esattore può sottoporre ad ipoteca uno o più immobili del contribuente. Questa opportunità è concessa dalla legge solo se il debito maturato dal contribuente è superiore a €20.000. La legge ammette la possibilità, per il debitore, di pagare la differenza che eccede la suddetta soglia, in modo tale da riportare il debito al di sotto del tetto dell’ipoteca.
L’ordinamento giuridico italiano permette di porre ipoteca anche sulla prima e unica casa del debitore. L’immobile resta ipotecato per 20 anni, fermo restando che c’è la possibilità di rinnovare l’ipoteca.
Quali sono le azioni esecutive che può mettere in atto l’esattore?
In caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale, il debitore può andare incontro ad una seconda conseguenza decisamente più aspra che riguarda il pignoramento dei beni.
In tal caso, l’esattore ha la facoltà di scegliere quali beni pignorare al debitore.
Nel caso in cui il pignoramento coinvolge il conto corrente in banca, la legge prevede il rispetto di determinati limiti, nel caso in cui sul deposito bancario vengono accreditati pensione o stipendio.
In particolare, per tutelare le disponibilità economiche del debitore, la legge ha stabilito che il pignoramento non può eccedere il triplo dell’importo dell’assegno sociale dell’anno in corso.
Per le mensilità successive è possibile pignorare un decimo dell’importo della pensione o dello stipendio, se questo non supera il valore di 2500 euro. Se, invece, l’importo è compreso tra 2500 e 5000 euro l’esattore può pignorare fino ad un settimo di pensione o stipendio. Mentre al di sopra dei 5000 euro, la legge ammette il pignoramento di un quinto di stipendio o pensione.
Mancato pagamento di una cartella esattoriale: pignoramento di immobili
In caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale, l’esattore ha la possibilità di scegliere quali beni del debitore sottoporre a pignoramento.
Ad ogni modo, per il pignoramento di uno o più immobili del debitore, che vengono messi all’asta, la legge stabilisce che il debito complessivo deve essere superiore a 120.000 euro, per poter procedere in tal senso.
Fermo restando che, come forma di tutela nei confronti del debitore, l’ordinamento giuridico italiano predispone il divieto di pignoramento della casa se è l’unico immobile di proprietà del debitore ed è adibito a civile abitazione, non di lusso e sia la residenza del contribuente.