Il bonus barriere architettoniche è stato prorogato fino al 2025. Con quest’incentivo si può avere una detrazione fiscale del 75%.
Con l’approvazione della Legge di bilancio 2023, la detrazione fiscale del 75% sulle spese di rimozione delle barriere architettoniche è stata prorogata fino al 2025.
Oltre ad allungare la vita del beneficio di 3 anni, la legge di bilancio ha anche introdotto delle modifiche in merito alle regole per l’approvazione dei lavori.
Sebbene la nuova legge abbia chiarito in che modo venga ripartita la detrazione e quali lavori siano agevolabili, non ha espressamente indicato la tipologia di interventi che possono essere sottoposti alla detrazione.
Però, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione più estensiva, con la risposta numero 461 del 2022.
In che modo vengono ripartite le detrazioni del bonus barriere architettoniche? Quali sono i lavori ammessi?
Bonus barriere architettoniche: facciamo chiarezza
Fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile accedere al bonus barriere architettoniche, che offre una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute per la loro eliminazione.
A confermare la proroga del bonus ci ha pensato la legge di bilancio 2023 che, però, ha modificato anche alcune regole per l’approvazione dei lavori.
La proroga non prevede modifiche in merito ai beneficiari che possono usufruire delle detrazioni. Dunque, è confermata la possibilità di accedere al bonus per persone fisiche, condomini e imprese.
Anche in merito alla ripartizione delle detrazioni non è stata introdotta alcuna modifica rispetto al 2022. In sostanza, il beneficio sarà ripartito in cinque rate annuali di pari importo calcolate su un tetto di spesa fino a:
- 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari che sono funzionalmente indipendenti;
- 000 euro per il numero delle unità immobiliari che appartengono allo stesso edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione, per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Rientrano nell’agevolazione specifiche categorie di interventi edilizi, come:
- Interventi di automazione degli impianti degli edifici;
- Sostituzione degli impianti;
- Interventi che rispettano i requisiti previsti dal DM 236 del 1989.
Tuttavia, la normativa non offre ulteriori chiarimenti in merito ai lavori che possono essere portati in detrazione usufruendo del bonus barriere architettoniche. Per questo motivo, è dovuta intervenire l’Agenzia delle Entrate con un comunicato, nel quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle spese agevolabili.
In particolare, con la risposta numero 461 del 2022, l’AdE ha spiegato che possono rientrare nel bonus al 75% anche le spese sostenute per l’ampliamento delle porte e per la sostituzione dei sanitari. Tuttavia, anche in questo caso è necessario che i lavori rispettino le prescrizioni del DM 236/1989.
Le novità introdotte con la Legge di bilancio 2023
Con l’approvazione della legge di bilancio 2023 si è provveduto ad offrire indicazioni in merito alle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche in ambito condominiale. Di fatto, nel 2022, la normativa sul bonus al 75% non aveva fornito indicazioni in tal senso. L’ipotesi prevedeva che fosse necessario che i lavori sulle parti comuni fossero approvate dall’assemblea condominiale.
Per fortuna, la Legge di bilancio 2023 è intervenuta per eliminare qualsiasi dubbio. A tal proposito, si è stabilito che i lavori sulle parti comuni debbano essere deliberate tramite maggioranza dei partecipanti all’assemblea condominiale, purché questa rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
In sostanza, l’ultima manovra finanziaria ha introdotto una maggioranza semplificata che permette di approvare i lavori agevolati con il bonus barriere architettoniche, con le stesse modalità previste per gli interventi del Superbonus.
Ad ogni modo, la normativa prevede la possibilità di eliminare le barriere architettoniche anche se nell’edificio non è presente un disabile o un over 65. Questa è una novità rispetto a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2021, che aveva introdotto la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche solo in presenza di un portatore di handicap o di persone con più di 65 anni.
Bonus barriere architettoniche: elenco degli interventi ammessi
In base a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il bonus barriere architettoniche, è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 75% per gli interventi volti:
- All’installazione di ascensori e montacarichi;
- All’installazione di montascale;
- Alla realizzazione di un elevatore esterno;
- Alla costruzione di rampe;
- Agli interventi che sono volti a favorire la mobilità interna, tramite l’utilizzo di comunicazione robotica e altri mezzi di tecnologia avanzata;
- Alla ristrutturazione di viali d’accesso per ipovedenti;
- Alla sistemazione di posti auto con la creazione di aree parcheggio riservati ai disabili;
- Agli interventi di adeguamento dei servizi igienici;
- Ai lavori di sistemazione degli impianti elettrici citofoni e domotici, con lo scopo di consentire la piena accessibilità, manovrabilità e utilizzo degli apparecchi.
Mentre, non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per l’acquisto di strumenti o beni mobili.
Tutte le detrazioni disponibili
Per effettuare lavori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre al bonus del 75%, sono previste altre forme di detrazione fiscale.
Ci stiamo riferendo a:
- La detrazione IRPEF del 50% fruibile entro il 31 dicembre 2024 per coloro che effettuano una ristrutturazione edilizia dell’immobile;
- La detrazione IRPEF del 90% della spesa sostenuta, mediante l’utilizzo del Superbonus e l’esecuzione di lavori trainanti.
A proposito degli interventi trainanti, con questo termine si fa riferimento ai lavori eseguiti con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica di un edificio o un’unità immobiliare. Dunque, si tratta di interventi come:
- L’isolamento termico delle superfici
- La coibentazione del tetto
- Gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale gli interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari presenti in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti.