Nel 2022 è stata introdotta una novità Legge 104 in merito al congedo straordinario e convivenza. Scopriamo di cosa si tratta.
L’istituto previdenziale con il messaggio 3096/2022 ha comunicato un’importante novità per i lavoratori che assistono i familiari affetti da disabilità grave. La principale novità, che è diventata operativa a partire dal 13 agosto 2022, riguarda l’eliminazione del principio del referente unico che, fino alla suddetta data, era previsto solo per i genitori di figli disabili.
A partire dal 13 agosto 2022, la legge 104 permette a più lavoratori caregiver di assistere contemporaneamente la stessa persona affetta da disabilità. Fermo restando che i permessi retribuiti possono essere fruiti entro il limite massimo complessivo di tre giorni al mese. In sostanza, con l’eliminazione del referente unico viene data la possibilità a più di un lavoratore di fruire dei permessi in maniera alternata. Dunque, il periodo di fruizione resta invariato.
Vi è poi un’altra importante novità che riguarda il congedo straordinario e convivenza.
Il congedo straordinario legge 104 è una tutela riconosciuta in favore dei lavoratori caregiver, che assistono un familiare affetto da disabilità grave. Si tratta di un’opportunità, che permette al lavoratore di assentarsi per una durata massima di due anni nell’arco dell’intera carriera lavorativa. Durante il periodo d’assenza, al lavoratore spetta la retribuzione piena.
Affinché un caregiver possa beneficiare del congedo straordinario concesso dalla legge 104 è necessario che sussista il requisito della convivenza. Tuttavia, tra le novità introdotte ad agosto 2022 ce n’è una che riguarda proprio il vincolo della convivenza con il familiare disabile.
A quanto pare, ora, è possibile acquisire la convivenza successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
Mentre, prima, la convivenza doveva essere già instaurata al momento della presentazione della domanda.
A tal proposito, è opportuno precisare che anche in merito all’assistenza ai figli disabili è previsto l’obbligo di instaurare la convivenza per poter legittimare il diritto alla fruizione del beneficio. Infatti, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, il 7 dicembre 2018 con la sentenza 232, il genitore non convivente con il figlio disabile, che intende fruire del congedo straordinario, ha la possibilità di presentare domanda a patto che, successivamente, instauri la convivenza.
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto quando sussiste la concomitanza della residenza anagrafica e, dunque, della coabitazione. Tuttavia, come spiegato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, affinché il genitore possa fruire del congedo straordinario è sufficiente che la residenza sia nel medesimo stabile, anche se in interni diversi. Così facendo, il Ministero ha svincolato il concetto di convivenza da quello di coabitazione.
A partire dallo scorso 13 agosto 2022 è stato eliminato il vincolo del referente unico per la fruizione di permessi e congedi straordinari relativi alla legge 104.
Nonostante, a partire dalla suddetta data, più di un familiare convivente possa godere di permessi e congedi resta ferma la necessità di inviare domanda all’INPS per la fruizione degli stessi.
La richiesta può essere inviata attraverso i consueti canali, ovvero: sito web, Contact Center o istituti di patronato.
Tuttavia, nel presentare la domanda è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in base a quanto stabilito dall’articolo 46, del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, il numero 445. Si tratta di un documento che deve attestare la convivenza di fatto con il soggetto affetto da disabilità, per il quale si intende fruire del congedo o del permesso retribuito.
Ma, se la convivenza non dovesse essere ancora stata instaurata, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale deve risultare che il richiedente provvederà ad instaurare la convivenza, entro l’inizio del periodo di congedo e si impegnerà a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Il diritto alla fruizione di permessi e congedi legge 104 decade nel momento in cui non sussistano più i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. In tal caso, la disciplina prevede anche il recupero del beneficio fruito in assenza dei suddetti requisiti.
Ad ogni modo, la normativa che disciplina i congedi straordinari non è fruibile per:
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