Chiunque vada in bicicletta, per passione o per convenienza, sa bene dell’esistenza delle piste ciclabili. Ma deve usarle per forza?
Il quesito è dunque questo: un ciclista è obbligato a percorrere le piste ciclabili? Capita spesso infatti, un po’ dappertutto in Italia, di incappare in ciclisti impegnati a pedalare tranquillamente nel bel mezzo della strada malgrado la presenza, ben visibile, di una pista ciclabile. Può essere utile allora sapere cosa prevede a questo riguardo il Codice della strada.
Il Codice della strada, questo grande sconosciuto. Spesso quando imbracciamo una bicicletta rischiamo di dimenticarci che le regole della circolazione non valgono soltanto quando ci troviamo alla guida dell’automobile o della motocicletta. Anche pedalare a bordo della nostra bicicletta non ci esonera dal rispetto del Codice della strada.
Assodato questo fatto, rimane da capire come possiamo trovare una risposta alla nostra domanda iniziale: il ciclista ha l’obbligo di percorrere la pista ciclabile quando sul percorso ne incontra una? A chi possiamo rivolgerci per saperlo?
Piste ciclabili, cosa dice il Codice dalla strada
Nel nostro caso non serve fare tanto strada. Basta dare un’occhiata al Codice della strada, appunto. Nella fattispecie vediamo cosa prevede l’articolo che fa al caso nostro, ovvero il 182, che al comma 9, dispone che i «i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi».
Quanto abbiamo appena letto appare chiaro. Potremmo chiederci però in cosa consiste esattamente una pista ciclabile, secondo la legge. Anche in questo caso il Codice della strada viene in nostro aiuto. Con l’articolo 3, che parla della «parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi».
Obbligo di percorrenza della pista ciclabile: vale sempre?
Dunque quando sul nostro percorso incontriamo una pista ciclabile, con la caratteristiche definite qui sopra, di dubbi su quel che dobbiamo fare non dovrebbero essercene proprio. Se c’è una pista ciclabile la bicicletta è obbligata a percorrerla per non intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni. C’è un’eccezione però: alcuni ciclisti sono esclusi dall’obbligo. Come è facile immaginare si tratta dei ciclisti impegnati nella partecipazione a gare e competizioni sportive debitamente autorizzate.
Se però, come più volte spiegato dal Ministero dei Trasporti attraverso circolari ad hoc, la pista contempla un uso promiscuo (ad esempio prevedendo un uso ciclopedonale) l’obbligo di percorrenza delle biciclette viene a cadere. In altre parole, in questo caso non siamo più obbligati a percorrere la pista ciclabile in bici.
In effetti il comma 9 dell’art. 182 del Codice della strada parla espressamente di piste «riservate» ai velocipedi. Dunque sono escluse dall’obbligo le piste ciclopedonali, che non sono riservate dato che sono aperte anche alla circolazione dei pedoni. Naturalmente questo non comporta un “liberi tutti” per il ciclista, che mentre si accinge ad attraversare una pista ciclopedonale ha comunque il dovere di moderare la velocità, procedendo non oltre i 10 km orari. Un limite, vale la pena ricordarlo, necessario a evitare il pericolo di collisioni e incidenti con i pedoni.
Le multe per i trasgressori e i rischi assicurativi
Detto questo, cerchiamo di capire a cosa vanno incontro i trasgressori. Chi viola quanto disposto dall’art.182 rischia infatti di dover pagare una multa che va da 25 a 99 euro. C’è anche la possibilità di fare ricorso, che presumibilmente avrebbe alte possibilità di avere successo nel caso in cui la manutenzione della pista ciclabile dovesse risultare scarsa oppure nel caso in cui sulla pista dovesse esserci una visibilità insufficiente. Stesso discorso se la segnaletica della pista fosse errata, o del tutto assente, o se dovessero esserci dei pericoli (come la presenza di animali selvatici o di cani randagi).
Sotto il profilo assicurativo, invece, rischia grosso il ciclista che, non percorrendo la pista ciclabile, dovesse rimanere coinvolto in un incidente con un veicolo. In questo caso il rischio per il ciclista indisciplinato è quello di vedersi imputare il concorso di colpa per il sinistro.