Che tipi di massaggi può praticare un estetista professionale? Può arrivare anche a toccare zone intime del corpo?
Ad esempio alcuni tipi di massaggi tantrici vanno a interessare alcune zone del corpo maschile che si possono considerare intime. Cosa dice la legge in casi come questi?
Sul piano professionale e fiscale l’attività di estetista è regolamentata da una normativa che comprende prestazioni e trattamenti eseguiti sulla prestazione del corpo allo scopo esclusivo – o comunque prevalente – di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone o perfezionandone l’aspetto e l’estetica. Incluso anche il massaggio estetico.
Secondo un’ordinanza del Consiglio di Stato (la n. 5355/2008) nell’attività di estetista rientra ogni trattamento che miri a garantire il benessere del corpo, tra i quali anche i massaggi rilassanti.
Sul piano fiscale l’attività di estetista (per la quale è previsto il codice ATECO 96.02.02) comprende ogni genere di prestazione eseguita, anche per mezzo di tecniche manuali, sulla superficie del corpo umano. Chi perciò è in possesso dell’attestato che consente di esercitare l’attività di estetista e ha la partita Iva corrispondente al codice ATECO sopra indicato può fare massaggi rilassanti.
Le problematiche sotto il profilo penale
Più problematico appare il profilo penale, dato che il cosiddetto massaggio lingam (quello eseguito manualmente nelle zone intime maschili) può essere considerato, sotto il profilo penale, come un vero e proprio atto sessuale. Questo sia per la zona in cui viene eseguito questo tipo di massaggio che per le modalità con cui viene eseguito.
Infatti la Corte di Cassazione (sentenza n. 7.772/2000) considera “atto sessuale” qualunque genere di toccamento, palpeggiamento e sfregamento delle parti intime che ecciti il desiderio sessuale anche in modo non completo e anche per un periodo di breve durata.
Oltretutto qualsiasi atto sessuale eseguito a pagamento (dunque con un prezzo) costituisce prostituzione. Perciò farsi pagare per l’esecuzione di un massaggio lingam secondo la legge italiana è da considerarsi un atto di prostituzione. Secondo l’ordinamento italiano prostituirsi non rappresenta un reato. Sono reati invece:
- lo sfruttamento della prostituzione: ovvero trarre vantaggio dall’attività di prostituzione esercitata da altre persone;
- costringere altre persone a prostituirsi;
- il favoreggiamento della prostituzione altrui: come per esempio mettere annunci sui giornali per dare pubblicità all’attività di prostituzione di altre persone, o ancora accompagnare le prostitute nelle zone dove venderanno le loro prestazioni sessuali, eccetera.
Massaggio lingam: cosa rischia l’estetista
L’estetista che eseguisse (soltanto lei) questo genere di massaggi (lingam) a pagamento all’interno del proprio studio di bellezza su clienti maggiorenni e consenzienti non commetterebbe reato. Ma è probabile che possano scattare delle indagini (non solo sull’estetista che ha eseguito il massaggio, ma anche sul proprietario dello studio) se qualcuno avvertisse la polizia che in quello studio si esegue quel genere di massaggio. Questo per verificare se ci sia sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione o se nello studio non sia per caso stata organizzata una casa di tolleranza (vale a dire un esercizio organizzato della prostituzione, col coinvolgimento di una molteplicità di persone).
Oltre al rischio di finire sotto indagine (anche se, in casi come questi, non porterà a nessuna conseguenza penale per l’estetista) c’è da tenere in conto anche il rischio che la notizia possa finire in pasto ai mass media, con le relative conseguenze negative sulla reputazione dei professionisti coinvolti.