Alle detrazioni fiscali bonus edilizi, il decreto Rilancio ha previsto delle importanti novità che riguardano il Superbonus e non solo.
I bonus edilizi prevedono la possibilità di accedere a detrazioni fiscali per una specifica percentuale. Questa opportunità è prevista anche per il Superbonus, che prevede agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili.
Le detrazioni fiscali previste dal Superbonus, in base a quanto stabilito dall’articolo 121 del decreto rilancio, possono essere fruite fino alla 31 dicembre 2025. Tali detrazioni fanno riferimento alle spese sostenute per gli interventi ammessi dalla disciplina del Superbonus.
Inoltre, il medesimo articolo del decreto stabilisce che negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 è possibile portare in detrazione le spese effettuate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di miglioramento dell’efficienza energetica nonché i lavori edilizi antisismici.
Mentre, a partire dal 1 gennaio 2022, è possibile ottenere detrazioni fiscali anche per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, così come per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche per le quali è prevista una detrazione del 75% del 2022.
Detrazioni fiscali bonus edilizi: in cosa consiste
Le detrazioni fiscali per i bonus edilizi, in particolar modo per il Superbonus, prevedono la possibilità di beneficiare di un’agevolazione fiscale pari ad una determinata percentuale dell’imposta lorda. Nel caso del Superbonus, fino alla 31 dicembre 2022 è stato possibile fruire di una detrazione pari al 110%.
Per ottenere agevolazioni fiscali è necessario che vengano eseguiti i lavori edilizi che hanno come obiettivo quello di migliorare il livello di efficienza energetica dell’edificio o interventi antisismici.
Per poter accedere alle detrazioni è necessario che le spese siano documentate e rimaste a carico del contribuente. Il Superbonus è accessibile per i cosiddetti interventi trainanti ovvero:
- Isolamento termico;
- Sostituzione degli impianti;
- Interventi antisismici.
A questi è possibile aggiungere i cosiddetti interventi trainati, ovvero quelli che possono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Ci stiamo riferendo a:
- Efficientamento energetico;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Non è possibile beneficiare del Superbonus per unità immobiliari che appartengono alle categorie catastali A1, A8, A9 e le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Regole sulla detrazione
Le detrazioni fiscali per il Superbonus o per gli altri bonus edilizi spettano ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile sottoposto a intervento edilizio. In base a quanto stabilito dalla disciplina, hanno la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica:
- Il proprietario;
- Il nudo proprietario;
- Il titolare di qualsiasi altro diritto reale di godimento;
- Il detentore dell’immobile corde un contratto di locazione;
- I familiari del proprietario o del detentore dell’immobile.
Possono beneficiare della sola ipotesi di partecipazione alle spese per gli interventi trainanti anche i titolari di reddito di impresa o professionale, quando i lavori sono effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Alternative alla detrazione
Oltre alle detrazioni fiscali previste per i bonus edilizi e, in particolar modo, per il Superbonus, i contribuenti hanno la possibilità di fruire di alternative alle detrazioni.
Di fatto, è possibile beneficiare di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla ditta edilizia. In questo caso, lo scontro non deve superare l’importo massimo del corrispettivo stesso, che è stato anticipato dal fornitore di beni e servizi relativo agli interventi agevolati.
A sua volta il fornitore recupererà il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante. Il credito d’imposta matura anche in caso di sconto parziale e sarà pari ad importo dello sconto applicato.
Il credito di maturato può essere ceduto ad altri soggetti, tra cui istituti di credito o altri intermediari finanziari. Tuttavia, la disciplina prevede che non c’è la facoltà di procedere con la successiva cessione del credito, fatta salva la possibilità di due cessioni in favore di:
- Banche e intermediari finanziari che risultano iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Società che appartengono a gruppi bancari e iscritti all’albo di cui all’articolo 64 dello stesso testo unico;
- I premi di assicurazioni autorizzati ad operare in Italia, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo numero 209/2005.
Tuttavia, è stato stabilito che solo i crediti che, entro la data del 16 febbraio 2022, sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti. Ma per gli interventi che riguardano l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, il provvedimento ha stabilito che il suddetto termine è fissato 7 marzo 2022.
Affinché sia possibile fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura è necessario rispettare alcuni obblighi di legge previsti a carico del contribuente. Ci stiamo riferendo al visto di conformità e all’attestazione della congruità delle spese.