L’acquisto di un’unità immobiliare con mutuo ipotecario permette di accedere ad una detrazione interessi passivi, risparmiando sull’imposta lorda.
Quando si parla di mutuo ipotecario si fa riferimento ad una forma di finanziamento di medio lungo periodo, che ha una durata compresa tra i 5 e i 30 anni. Tramite questo finanziamento il cliente riceve l’intera somma di denaro in un’unica soluzione. L’importo ricevuto a titolo di finanziamento dovrà essere restituito con un pagamento rateale.
La somma di denaro che il cliente riceve dalla banca può essere utilizzata per acquistare costruire o ristrutturare un immobile. In tutti e tre i casi, il mutuo prevede l’applicazione di un’ipoteca, che funge da garanzia per il pagamento delle rate.
Come tutti i finanziamenti anche il mutuo ipotecario è caratterizzato da interessi. Ciò vuol dire che la somma di denaro ottenuta in prestito dovrà essere restituita comprendendo anche la quota di interessi.
La legge permette di portare in detrazione gli interessi passivi legati all’acquisto di un’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, avvenuto mediante la stipulazione di un mutuo ipotecario.
Detrazione interessi passivi: come funziona
Coloro che hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale possono beneficiare di una detrazione dell’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori. Inoltre, il contribuente ha la possibilità di ottenere una detrazione anche sulle quote di rivalutazione, che dipendono da clausole di indicizzazione.
Ad ogni modo, è opportuno specificare che con il termine abitazione principale si fa riferimento a quell’unità immobiliare nella quale il contribuente e i suoi familiari vivono abitualmente.
Affinché, il contribuente possa beneficiare della detrazione interessi passivi è necessario che egli sia, allo stesso tempo, l’intestatario del contratto di mutuo e il proprietario dell’unità immobiliare.
Inoltre, la legge stabilisce che il diritto beneficiare della suddetta detrazione permane anche nel caso in cui il contribuente decida di variare la propria residenza andando a vivere in un altro immobile.
Quest’opportunità è riconosciuta nel caso in cui la casa acquistata con mutuo ipotecario, e per la quale s’intende accedere alle detrazioni, sia destinata a diventare la dimora abituale di un proprio familiare. Questa fattispecie si può verificare anche in caso di separazione legale tra i coniugi. In tal caso, fin quando non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, il coniuge separato figura come familiare.
Tuttavia, vi è una particolarità che riguarda i mutui stipulati a partire dal 1993. Per questa categoria di contratti, la detrazione spetta solo per i mutui ipotecari relativi all’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Affinché la detrazione sia fruibile è necessario che l’acquisto avvenga nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.
Di conseguenza, la legge permette al contribuente di acquistare l’immobile e successivamente stipulare il contratto di mutuo, purché quest’operazione avvenga nell’arco dei 12 mesi successivi. Allo stesso modo, il contribuente ha l’opportunità di stipulare prima il contratto di mutuo e, entro un anno, sottoscrivere quello di compravendita.
Limiti di importo
Sebbene sia possibile portare in detrazione gli interessi passivi relativi ad un mutuo ipotecario, la legge ha fissato i limiti d’importo. In sostanza, i contribuenti possono accedere ad una detrazione pari o inferiore a 4000 euro. L’opportunità è riconosciuta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Di conseguenza, il contribuente va incontro alla perdita del diritto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’abitazione non è più la dimora abituale dello stesso.
Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1 gennaio 1993, in presenza di contitolarità, il limite dei 4000 euro fa riferimento all’importo complessivo che riguarda le spese per gli interessi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione.
Quando il mutuo è cointestato tra due o più soggetti, il limite massimo d’interessi ammessi alle detrazioni viene ripartito tra il numero di mutuatari. Dunque, in caso di due cointestatari, questi avranno diritto al 50% di 4.000 euro, ovvero 2.000 a testa.
Tuttavia, la disciplina prevede un’eccezione alla ripartizione delle detrazioni tra cointestatari. Essa si verifica quando il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tal caso colui/colei che sostiene interamente la spesa ha la possibilità di fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
Detrazione interessi passivi: perdita del diritto
Come abbiamo visto, è possibile portare in detrazione gli interessi passivi maturati su un mutuo ipotecario quando questo è stipulato per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile che è anche l’abitazione principale del contribuente.
Dunque, l’eventuale cambio di dimora determina la perdita del diritto alla detrazione interessi passivi.
Tuttavia, la legge ha stabilito delle eccezioni a tale decadenza. Questi riguardano il caso in cui il titolare del mutuo, nonché il proprietario di casa, si trasferisca dalla dimora abituale per motivi di lavoro. Inoltre, la legge consente di conservare il suddetto diritto anche in caso di ricovero in istituti sanitari.
E infine, quest’opportunità è riconosciuta al servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia. Per questa categoria di soggetti, è possibile accedere alla detrazione anche quando il mutuo è stato stipulato per l’acquisto di un immobile che non è adibito a dimora abituale. In tal caso, però, è necessario che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà del contribuente.